Introdotta la Patente a crediti in edilizia

Si parte a ottobre, saranno obbligate sia le imprese che i lavoratori autonomi

Nel provvedimento per l’attuazione del PNRR è stata introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, attraverso la cosiddetta patente a punti o patente a crediti, obbligatoria per i soggetti che intendono operare nell’ambito dei cantieri edili.

Le nuove indicazioni entreranno in vigore il prossimo 1° ottobre 2024 con lo scopo rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ANAEPA Confartigianato Edilizia ha espresso una posizione fortemente critica sul provvedimento, giudicandolo un meccanismo farraginoso e con delle incertezze applicative, che rischia di trasformarsi nell’ennesimo balzello privo di reale efficacia.
Evidenziamo che trattandosi di un Decreto legge è suscettibile ancora di modificazioni prima della sua conversione definitiva

Il provvedimento introduce l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a crediti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto.
Sono esonerate dagli obblighi sulla patente a punti le imprese che sono in possesso dell’attestato SOA in corso di validità.

La patente a crediti sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro con un punteggio iniziale di 30 crediti.
Con un apposito regolamento da emanare saranno specificate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti della patente. Il meccanismo è simile a quello della patente stradale, partendo da una dotazione iniziale di 30 punti, la patente subirà delle decurtazioni correlate ad accertamenti definitivi emanati nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa, con decurtazioni che possono andare da 5 a 20 crediti a seconda della gravità.

Fra i casi più gravi evidenziamo:
• in caso di incidente mortale sono decurtati 20 crediti;
• in caso di inabilità permanente al lavoro sono decurtati 15 crediti;
• in caso di inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni sono decurtati 10 crediti;
• nei casi particolarmente gravi può scattare la sospensione della patente fino a un massimo di dodici mesi.

I crediti decurtati possono essere reintegrati con la frequenza di corsi (5 crediti alla volta), ma per la medesima violazione non si possono frequentare più di tre corsi.
Una dotazione inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
Inoltre, l’attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta una sanzione amministrativa e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici.

La novità legislativa riconosce all’attestato SOA un valore aggiunto importante che estende di fatto l’efficacia del suo possesso anche ai cantieri relativi a lavori privati.

(Fonte: Decreto Legge n.19 del 2 marzo 2024)
18_03_2024